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Il Dietista è il professionista sanitario in possesso di laurea abilitante o dei titoli equipollenti, iscritto all’albo o all’elenco speciale ad esaurimento presso l’Ordine territorialmente competente, e svolge l’attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell’ordinamento didattico del corso di laurea. Per l'esercizio regolare della professione il Dietista deve essere iscritto all'albo TSRM delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione come sancito dal DM 13 marzo 2018.

 

Il Dietista è il professionista sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari. L’attività del Dietista è di natura tecnica, relazionale ed educativa.

Competenze (Parte XI - art. 51 - Codice Deontologico)

  • Il Dietista è responsabile della valutazione dei bisogni di salute correlati alla sfera dell’alimentazione e della nutrizione nelle diverse età della vita, in situazioni fisiologiche e patologiche e dell’assistenza dietetico-nutrizionale alla persona o alla comunità.

  • Il Dietista contribuisce all’elaborazione di politiche alimentari innovative e inclusive in relazione ai bisogni di salute delle comunità.

  • Il Dietista assicura in autonomia il processo assistenziale della nutrizione a persone sane e malate applicando l’approccio metodologico basato sull’evidenza, che consiste nelle fasi di valutazione e rivalutazione nutrizionale, diagnosi nutrizionale, intervento nutrizionale, monitoraggio e valutazione degli esiti. L’intervento nutrizionale, per quanto attiene alla formulazione e attuazione del piano nutrizionale connesso alla patologia, fa riferimento alla diagnosi medica.

  • Il Dietista si relaziona con gli altri professionisti sanitari per ottenere, ove necessario, gli elementi del quadro clinico che condizionano l’intervento nutrizionale.

  • Il Dietista raccomanda prodotti, quali integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali fra cui i supplementi nutrizionali orali (ONS) o prodotti fitoterapici o farmaceutici di libera vendita, avendone valutato l’attendibilità delle fonti scientifiche, dei dati e delle prove di efficacia, dandone completa informazione alla persona assistita e fornendo chiare indicazioni sul corretto utilizzo.

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